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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Con la aggiornamento delle disposizioni introdotte dal decreto Bersani (D.L. 223/2006) in materia di minimo tariffario, patto quota lite e pubblicità informativa. Titolo Primo | Titolo Secondo | Titolo Terzo | Titolo Quarto e Quinto TITOLO IV RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte. – L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. II - È consentito l’addebito a controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito. ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte. – L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte. – È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I - In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex clienti. – L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all’intensità del rapporto clientelare. ART. 52. - Rapporti con i testimoni. – L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa. 7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito. 9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice. 12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto. 13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore. ART. 53. - Rapporti con i magistrati. – I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I - Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. II - L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. III - L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone. ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. – L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. ART. 55. - Arbitrato. – L’avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto. II - In ogni caso, l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. ART. 56. - Rapporti con i terzi. – L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione. I - Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. ART. 57. - Elezioni forensi. – L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni. ART. 58. - La testimonianza dell’avvocato. – Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I - L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II - Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo. ART. 59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. – L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I - L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali. TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE ART. 60. - Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. |
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