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Consulenza legale on line ? Vietata se a titolo gratuito ! Sembrava che quello delle consulenze legali on line fosse ( in verità è ) un mondo in continua crescita. Numerosi sono (o per meglio dire, erano) i siti web che forniscono suggerimenti legali gratuiti, pareri a pagamento ed anche moduli da compilare per conferire procura ed essere assistiti in giudizio. Ma fino a che punto si tratta di attività compatibili con le norme del codice di deontologia forense ? La non proprio recente delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ( ottobre 2000 ) che, affrontando il delicato problema dei rapporti tra il mondo di internet e quello della professione forense, già allora decretava l'incompatibilità tra i siti internet che rediggono pareri gratuiti con le norme del codice deontologico, salvando solo la consulenza legale a pagamento, anche se a condizioni estremamente rigorose. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano aveva provveduto, infatti, con la delibera in esame, a dare alcune indicazioni sui modi in cui il servizio di consulenza e pareri legali on line debba essere effettuato per non essere in contrasto con le norme del codice deontologico, ed in particolare con gli artt. 17, 18 e 19. Esso Consiglio ha infatti ritenuto di vietare la consulenza legale gratuita on line. Quindi, possiamo dire che se da un lato l'uso del computer e di internet è di particolare importanza per l'esercizio della professione forense, dall'altro, l'uso della rete per lo svolgimento della professione non è stato completamente accettato in quanto si ritiene che l'offrire il servizio di consulenza legale on line gratuito sia in contrasto con i principi legali e deontologici della professione. Sono dunque vietate, secondo la delibera in esame, quelle attività che grazie all'uso della rete telematica, non solo siano gratuite, ma anche offerte a prezzi inferiori a quelli determinati dalle tariffe professionali. Lo strumento tecnologico potrebbe, infatti, dare adito a prestazioni a minor costo e pertanto ad un illecito "dumping" ( ossia politica commerciale che consiste nella vendita di un prodotto ad un prezzo inferiore al suo costo di produzione, rinunciando a qualunque profitto o, addirittura, subendo delle perdite: in questo modo il produttore si assicura un certo grado di penetrazione in un mercato, al fine di eliminare i concorrenti in quel determinato settore ). Tra i numerosi principi che il codice deontologico dedica ai rapporti tra il professionista e cliente vi è quello secondo cui il rapporto con la parte assistita deve essere improntato essenzialmente sulla fiducia ( art 34 ). Da questo principio si desume chiaramente che la prestazione di consulenza legale deve essere effettuata direttamente dal professionista con il quale si è instaurato il rapporto fiduciario e pertanto si rende necessaria una relazione "personale" fra cliente e avvocato. Quest'ultimo rapporto, infatti, se prestato a gratis, sembrerebbe sminuito, con relativo danno d'immagine per l'intera categoria forense, oltre che per l'assistito. Anche a supporto di queste ultime argomentazioni, arriva, finalmente, una specifica disposizione da parte del Consiglio Nazionale Forense Italiano, che nella recente seduta del 26/10/2002 ha recepito tutte le superiori argomentazioni. Invero, in tale seduta il CNF ha disciplinato ed introdotto l'art. 17, |° lett. B del codice deontologico forense, vietando espressamente " l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze legali gratis, in proprio o su siti di terzi ". Tale novella può essere visionata accedendo sul codice deontologico. |
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