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In questa sezione, vengono riportate a titolo esemplificativo ed in maniera molto sintetica, alcuni dei quesiti e relativi pareri richiesti dai nostri utenti
quesito --> Tizio ha la nuda proprietà di un immobile; Caio ha l'usufrutto dello stesso. Se Caio fallisce l'immobile va a far parte del patrimonio fallimentare ? parere --> Visti gli artt. 978 e ss. c.c.; considerato l'art. 46 c. 1° L. F.; ritenuto altresì che si è completamente fuori dall'area di applicazione degli artt. 42 c. 1° e 70 c. 1° e 2° L.F. Tutto ciò visto, considerato e ritenuto si può senza dubbio concludere che: l'immobile oggetto di usufrutto non può essere spossessato, cioè, non può entrar a far parte nella massa fallimentare, ed in virtù di ciò, è sottratto allo eventuale pignoramento.
quesito --> la sentenza di patteggiamento è o non è una sentenza di condanna ? parere --> la Cassazione penale ha affrontato la problematica relativa alla natura della sentenza ex art.444 c.p.p., dividendosi al suo interno in più filoni interpretativi. Così, mentre alcune pronunce hanno escluso che la decisione ex art.444 abbia natura di sentenza di condanna, perché qui non ci sarebbe alcun accertamento di responsabilità dell'imputato (Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 1992, in Mass. cass. pen., 1993, fasc.7, 26; id., 24 gennaio 1994, in Cass. pen., 1995, 1941; id., sez.VI, 26 giugno 1995, in Foro it., 1996, II, 359 ecc. ecc. ), altre hanno invece affermato che la sentenza di patteggiamento, presupponendo comunque un accertamento di responsabilità dell'imputato, ha natura di sentenza di condanna (Cass. pen., sez. I, 26 marzo 1991, in Cass. pen., 1992, 375; id., 3 aprile 1991, in Giur. it., 1991, II, 315) o che vada equiparata ad essa (Cass. pen., sez. I, 28 giugno 1991, Del Sorbo, in Cass. pen., 1992, 237). Altre, addirittura, l'hanno considerata come una decisione sui generis, atipica, né di condanna, né di proscioglimento (Cass. pen., sez.I, 6 settembre 1990, in Giur. it., 1991, II, 218; id., 8 luglio 1991, in Riv. pen., 1992, 492). Con la legge 475/1999 il legislatore è finalmente intervenuto sulla tormentata disciplina della interpretazione da dare alla sentenza ex patteggiamento. In definitiva la nuova legislazione produce due effetti: a) consistente nella equiparazione ex lege, e quindi ormai indiscutibile, della sentenza di patteggiamento alle sentenze di condanna; b) consistente nello impedire che tale equiparazione possa essere affermata, in via di interpretazione, per le sentenze di tale natura già pronunciate (irretroattività). |
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